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15/04/2002
Incentivi INAIL per l'informazione e la formazione - Nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15/4/2002 è stata pubblicata la Comunicazione
INAIL relativa agli incentivi (pari a ca. 13 milioni di euro)
per progetti di informazione e formazione al fine di favorire
l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo
n. 626/1994. Si tratta delle risorse residue del precedente
bando che ha finanziato oltre 3.230 progetti. Sono interessate
alla presentazione delle domande di finanziamento le seguenti
regioni: Emilia - Romagna, Friuli V.G., Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta, Veneto e
Provincia Autonoma di Bolzano (nelle altre regioni tutte le
risorse sono state esaurite con le domande a suo tempo presentate
e già approvate). Le nuove domande dovranno essere presentate
(pena l'inammissibilità) dal 30 maggio al 28 giugno 2002
tramite il sito web dell'INAIL oppure direttamente presso le
sedi territoriali dell'INAIL stesso (riportate nel bando). Ulteriori
informazioni e la suddivisione regionale delle risorse sono
disponibili sul sito internet dell'INAIL oppure presso le sedi |
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09/04/2002
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2002,
n. 25, recante: "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro
i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.".
(Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n.
40/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8
marzo 2002).
(Gazzetta Ufficiale n.
83 del 9/4/2002) |
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08/04/02
Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale la Legge Comunitaria 2001 che modifica
il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 624/96.
Novita' legislative per la sicurezza sul lavoro
LEGGE 1 marzo 2002, n.39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
(GU n. 72 del 26-3-2002- Suppl. Ordinario n.54) Entreranno in
vigore dal 10/040/02 Ispolitel - Banche Dati Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato ! in particolare vedi art . 20,
21 |
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04/04/2002
Dovere
di sicurezza a carico del datore di lavoro -
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro, rilevante,
a norma dell'art. 2087 cod. civ., anche in relazione alle condotte
volontarie e di segno contrario del dipendente cui non sia opposto
un adeguato controllo, è particolarmente intenso nei
confronti del lavoratore di giovane età e professionalmente
inesperto che sia addetto a lavorazione di particolare pericolosità
(nella specie, era rimasto infortunato un apprendista addetto
a lavori di costruzione di un'abitazione, il quale, operando
a notevole altezza dal suolo, era caduto mentre era intento
a disarmare una tavola esterna, senza che tale operazione fosse
autorizzata dal datore di lavoro)." (Sentenza Corte di
Cassazione n. 326 del 12-01-2002 sez. Civ.)
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