| 15/04/2002 |
| Incentivi
INAIL per l'informazione e la formazione - Nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15/4/2002 è stata pubblicata
la Comunicazione INAIL relativa agli incentivi (pari a
ca. 13 milioni di euro) per progetti di informazione e
formazione al fine di favorire l'applicazione degli articoli
21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994. Si tratta
delle risorse residue del precedente bando che ha finanziato
oltre 3.230 progetti. Sono interessate alla presentazione
delle domande di finanziamento le seguenti regioni: Emilia
- Romagna, Friuli V.G., Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,
Toscana, Trentino, Valle d'Aosta, Veneto e Provincia Autonoma
di Bolzano (nelle altre regioni tutte le risorse sono
state esaurite con le domande a suo tempo presentate e
già approvate). Le nuove domande dovranno essere
presentate (pena l'inammissibilità) dal 30 maggio
al 28 giugno 2002 tramite il sito web dell'INAIL oppure
direttamente presso le sedi territoriali dell'INAIL stesso
(riportate nel bando). Ulteriori informazioni e la suddivisione
regionale delle risorse sono disponibili sul sito internet
dell'INAIL oppure presso le sedi |
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| 09/04/2002 |
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio
2002, n. 25, recante: "Attuazione della direttiva
98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro.". (Decreto legislativo pubblicato
nel supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002).
(Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9/4/2002)
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| 08/04/02
Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale la Legge Comunitaria 2001 che
modifica il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 624/96.
Novita' legislative per la sicurezza sul lavoro
LEGGE 1 marzo 2002, n.39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2001. (GU n. 72 del 26-3-2002- Suppl.
Ordinario n.54) Entreranno in vigore dal 10/040/02 Ispolitel
- Banche Dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
! in particolare vedi art . 20,
21
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| 04/04/2002
Dovere
di sicurezza a carico del datore di lavoro -
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro,
rilevante, a norma dell'art. 2087 cod. civ., anche in
relazione alle condotte volontarie e di segno contrario
del dipendente cui non sia opposto un adeguato controllo,
è particolarmente intenso nei confronti del lavoratore
di giovane età e professionalmente inesperto
che sia addetto a lavorazione di particolare pericolosità
(nella specie, era rimasto infortunato un apprendista
addetto a lavori di costruzione di un'abitazione, il
quale, operando a notevole altezza dal suolo, era caduto
mentre era intento a disarmare una tavola esterna, senza
che tale operazione fosse autorizzata dal datore di
lavoro)." (Sentenza Corte di Cassazione n. 326
del 12-01-2002 sez. Civ.)
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